mercoledì 7 gennaio 2026

 

Normativa antincendio italiana su bar e ristoranti

La normativa italiana antincendio sui locali di pubblico spettacolo fa riferimento al DPR 151/2011 che così li individua:

“65 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.”

Queste sono soggette solo alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), se invece prevedono la presenza fino a 200 persone la procedura prevede l’ottenimento del Parere Preventivo di Conformità e poi la presentazione della SCIA, in entrambi i casi i controlli successivi sono a campione. Se invece si prevede un’affluenza superiore a 200 persone la procedura prevede l’ottenimento del Parere Preventivo di Conformità e la successiva richiesta di Certificato Prevenzione Incendi (CPI) con ispezione sistematica. Il CPI ha validità di 5 anni, se non sono state fatte modifiche alla attività, il rinnovo avviene attraverso l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio.

La voce numero 66 riguarda gli alberghi, gli ostelli e i campeggi.

I bar e i ristoranti non sono compresi nell’elenco delle attività soggette alla normativa antincendio.

Anche la complessa normativa per l’autorizzazione dei locali di pubblico spettacolo e manifestazioni di pubblico spettacolo a partire dal 1931 fino al 2017 (quest’ultime hanno introdotto e distinto le funzioni di Safety e Security) non comprende i bar e i ristoranti come già disposto dall’art.1 comma 2 del DM 19/08/1996:

“2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

ai i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché' installate in aree non accessibili al pubblico;


b)     
i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c)      i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d)      i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
e)      i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).”

La giurisprudenza ha poi definito le caratteristiche per l’esclusione:

  • a)      accesso libero senza sovrapprezzo;
  • b)      è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è meramente complementare e accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti;
  • c)      non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (pista da ballo, sedie predisposte a platea);
  • d)      evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale;
  • e)      evento organizzato in via eccezionale, non periodico e ricorrente.

Un altro aspetto è quello che riguarda la normativa sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) che si applica anche in presenza di un solo lavoratore. Nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è necessaria anche una valutazione del rischio incendio, rivolta però ai lavoratori.

Il DVR non è soggetto ad un controllo preventivo o ad una approvazione esterna all’azienda, l’attività di controllo su tutti i luoghi di lavoro è svolta dalle ASL, dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai Vigili del Fuoco, mentre gli altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria e l’INAIL intervengono a seguito di incidenti. Sono tutte strutture che hanno una forte carenza di personale.

In generale poi i controlli sui pubblici esercizi (bar, ristoranti, locali) sono effettuati da una rete di enti: la Polizia Locale/Municipale (per commercio, sicurezza urbana, orari), le ATS/ASL (per igiene alimentare, HACCP, sicurezza sul lavoro), e le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri) per la sicurezza pubblica, ma non è pensabile che questi chiedano l’applicazione di una norma se non applicabile.

La normativa italiana antincendio è molto avanzata, anche perché il soggetto autorizzatore e normativo è lo stesso che affronta le emergenze, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in altri paesi i due soggetti non coincidono. La normativa si aggiorna anche a seguito di eventi emergenziali. Dopo l’incendio del cinema Statuto di Torino del 1983 è stata completamente rinnovata. I Vigili del Fuoco partecipano anche dal punto di vista tecnico alla definizione e all’aggiornamento delle direttive europee sull’argomento.

Sarebbe necessario fare una nuova riflessione dal punto di vista antincendio anche sui bar e ristoranti con normative effettivamente applicabili in un settore non così florido per gli investimenti e che ancora risente del blocco delle attività  del COVID, partendo ad esempio con le nuove attività e introducendo degli scaglioni sulla base dell’indice di affollamento previsto (numero di persone/superficie del locale e numero di persone/larghezza delle uscite) Va tenuto presente che le normative antincendio vanno ad incidere sugli aspetti fisici e strutturale degli edifici, sugli impianti sui materiali di finitura e sugli arredi fino alle tende e alle tovaglie oltre che sulle attrezzature antincendio e l’organizzazione della prevenzione e dell’emergenza.


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