Normativa antincendio italiana su bar e ristoranti
La normativa italiana antincendio sui locali di pubblico
spettacolo fa riferimento al DPR 151/2011 che così li individua:
“65 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,
impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con
capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al
chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni
temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al
pubblico.”
Queste sono soggette solo alla Segnalazione Certificata di
Inizio Attività (SCIA), se invece prevedono la presenza fino a 200 persone la
procedura prevede l’ottenimento del Parere Preventivo di Conformità e poi la
presentazione della SCIA, in entrambi i casi i controlli successivi sono a
campione. Se invece si prevede un’affluenza superiore a 200 persone la
procedura prevede l’ottenimento del Parere Preventivo di Conformità e la
successiva richiesta di Certificato Prevenzione Incendi (CPI) con ispezione sistematica.
Il CPI ha validità di 5 anni, se non sono state fatte modifiche alla attività,
il rinnovo avviene attraverso l’Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità
Antincendio.
La voce numero 66 riguarda gli alberghi, gli ostelli e i
campeggi.
I bar e i ristoranti non sono compresi nell’elenco delle
attività soggette alla normativa antincendio.
Anche la complessa normativa per l’autorizzazione dei locali
di pubblico spettacolo e manifestazioni di pubblico spettacolo a partire dal
1931 fino al 2017 (quest’ultime hanno introdotto e distinto le funzioni di
Safety e Security) non comprende i bar e i ristoranti come già disposto
dall’art.1 comma 2 del DM 19/08/1996:
“2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto:
ai i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché' installate in aree non accessibili al pubblico;
b)
i locali, destinati esclusivamente a
riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
c)
i pubblici esercizi dove sono impiegati
strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
d)
i pubblici esercizi in cui è collocato
l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia
installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle
esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala
abbia capienza non superiore a 100 persone;
e)
i pubblici esercizi dove sono installati
apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano
senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).”
La giurisprudenza ha poi definito le caratteristiche per
l’esclusione:
- a) accesso libero senza sovrapprezzo;
- b) è preponderante l’attività di somministrazione, per cui l’evento è meramente complementare e accessorio rispetto all’attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti;
- c) non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (pista da ballo, sedie predisposte a platea);
- d) evento non pubblicizzato se non in modo complementare all’attività principale;
- e) evento organizzato in via eccezionale, non periodico e ricorrente.
Un altro aspetto è quello che riguarda la normativa sui
luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) che si applica anche in presenza di un solo
lavoratore. Nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è
necessaria anche una valutazione del rischio incendio, rivolta però ai
lavoratori.
Il DVR non è soggetto ad un controllo preventivo o ad una
approvazione esterna all’azienda, l’attività di controllo su tutti i luoghi di
lavoro è svolta dalle ASL, dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, dai Vigili
del Fuoco, mentre gli altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria e l’INAIL
intervengono a seguito di incidenti. Sono tutte strutture che hanno una forte
carenza di personale.
In generale poi i controlli sui pubblici esercizi (bar,
ristoranti, locali) sono effettuati da una rete di enti: la Polizia
Locale/Municipale (per commercio, sicurezza urbana, orari), le ATS/ASL (per
igiene alimentare, HACCP, sicurezza sul lavoro), e le Forze dell'Ordine
(Polizia di Stato, Carabinieri) per la sicurezza pubblica, ma non è pensabile
che questi chiedano l’applicazione di una norma se non applicabile.
La normativa italiana antincendio è molto avanzata, anche
perché il soggetto autorizzatore e normativo è lo stesso che affronta le
emergenze, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in altri paesi i due
soggetti non coincidono. La normativa si aggiorna anche a seguito di eventi emergenziali.
Dopo l’incendio del cinema Statuto di Torino del 1983 è stata completamente
rinnovata. I Vigili del Fuoco partecipano anche dal punto di vista tecnico alla
definizione e all’aggiornamento delle direttive europee sull’argomento.
Sarebbe necessario fare una nuova riflessione dal punto di
vista antincendio anche sui bar e ristoranti con normative effettivamente
applicabili in un settore non così florido per gli investimenti e che ancora
risente del blocco delle attività del
COVID, partendo ad esempio con le nuove attività e introducendo degli scaglioni
sulla base dell’indice di affollamento previsto (numero di persone/superficie
del locale e numero di persone/larghezza delle uscite) Va tenuto presente che
le normative antincendio vanno ad incidere sugli aspetti fisici e strutturale
degli edifici, sugli impianti sui materiali di finitura e sugli arredi fino
alle tende e alle tovaglie oltre che sulle attrezzature antincendio e l’organizzazione
della prevenzione e dell’emergenza.
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