Tra gli aspetti della “buona scuola” che dovranno
essere attuati, secondo me c’è un elemento che è stato sottovalutato nella
discussione in corso: quello della vigilanza degli studenti.
E’ questo invece un elemento che condiziona fortemente
tantissime ipotesi di innovazioni didattiche che, per questa ragione, partono
male, tra l’altro è uno degli elementi che genera il fenomeno della
“supplentite”, uno degli elementi ispiratori della L. 107/15.
Quando si vedono filmati di attività didattiche nel nord
Europa in cui gli studenti si muovono liberamente nella struttura scolastica e
svolgono attività in modo autonomo, senza essere sorvegliati, ci si chiede come
fanno a gestire il problema del controllo e della sicurezza. Chi ha fatto
esperienze di scambio all’estero ha potuto notare che fuori dall’Italia il
problema non è vissuto in modo così ossessionante come da noi. Lasciare spazi
di autonomia agli studenti modulati secondo l’età, favorirebbe anche una
maggiore maturazione e assunzione di responsabilità da parte degli alunni.
In termini giuridici la questione ha le sue fonti negli
articoli 2047 e 2048 del Codice Civile che fanno parte del titolo “dei fatti
illeciti” e parlano del “danno cagionato dall’incapace” e della “responsabilità
dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”. In particolare
il secondo comma dell’articolo 2048 recita “I precettori e coloro che insegnano
un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito
dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Negli anni la magistratura è intervenuta estendendo l’applicazione a tutte le
attività scolastiche e anche ai fatti che creano un danno allo stesso alunno
che lo commette e, inoltre, chiarendo che la responsabilità si evidenzia se l’istituzione
scolastica e l’insegnante non dimostrino di aver provveduto in modo da evitare
che il fatto potesse succedere. La legislazione ha in qualche modo attenuato la
responsabilità dell’insegnante ponendo lo Stato come primo interlocutore
processuale.
Una ricostruzione della vicenda, forse un po’ datata : http://www.edscuola.com/archivio/ped/vigilanza.html
Il comma citato nomina esplicitamente i precettori
(categoria a cui sono assimilati gli insegnanti) come soggetti di questa
responsabilità per cui non hanno efficacia, in questo ambito, le dichiarazione
dei genitori che sollevano la scuola dalla responsabilità di sorveglianza;
responsabilità che non deriva da un rapporto contrattuale tra genitori e
istituzione scolastica, ma come obbligo di legge.
Mi avventuro allora ad avanzare una proposta di legge, molto
semplice, in tre articoli, il primo di principio, il secondo articolo che
regolamenta in modo nuovo la questione, riconducendola in qualche modo
nell’ambito contrattuale tra genitori e istituzione scolastica, il terzo di
disapplicazione delle norme precedenti.
Se qualche giurista più esperto vuole riformularla, apriamo
una discussione.
PROPOSTA DI LEGGE
SULLA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI.
Art.1 Principi
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attuano la
loro azione formativa e didattica garantendo la salute e il benessere di tutti
i suoi componenti, il rispetto e l’integrità dei beni pubblici e personali.
L’azione didattica, tenendo conto dell’età degli studenti e
delle diverse tipologie di attività, deve contemplare i principi di
responsabilità individuale e di corresponsabilità dei fatti e delle azioni
compiute da ogni componente dell’istituzione scolastica e l’acquisizione di un
progressivo livello di autonomia operativa e di comportamento degli studenti.
Art.2 Organizzazione della sorveglianza degli studenti
Le istituzioni scolastiche nell’abito della propria
autonomia didattica ed organizzativa attuano le modalità organizzative della
sorveglianza degli studenti tenendo conto delle diverse attività e degli spazi
in cui vengono organizzate le azioni didattiche.
Le modalità didattiche e organizzative di cui al comma
precedente devono essere dichiarate nel Piano dell’Offerta Formativa, nella
Carta dei Servizi e nel Patto di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori.
Nel caso in cui l’istituzione scolastica organizzi o preveda
l’attuazione di attività con modalità di sorveglianza degli studenti non esplicitate
nei documenti citati nei commi precedenti dovrà essere sottoscritto tra l’istituzione
scolastica e i genitori uno specifico patto di corresponsabilità.
Le trasgressioni delle disposizioni contenute nei commi
precedenti devono essere regolamentate dal Regolamento di disciplina e dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art. 3 Disapplicazione
Gli articolo 2047 e 2048 del Codice Civile non si applicano
alle istituzioni scolastiche nell’ambito degli spazi e delle attività di loro
competenza, compreso i tirocini formativi e le attività di alternanza scuola –
lavoro.
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