mercoledì 13 gennaio 2016

La questione della sorveglianza degli studenti

Tra gli aspetti della “buona scuola” che dovranno essere attuati, secondo me c’è un elemento che è stato sottovalutato nella discussione in corso: quello della vigilanza degli studenti.
E’ questo invece un elemento che condiziona fortemente tantissime ipotesi di innovazioni didattiche che, per questa ragione, partono male, tra l’altro è uno degli elementi che genera il fenomeno della “supplentite”, uno degli elementi ispiratori della L. 107/15.
Quando si vedono filmati di attività didattiche nel nord Europa in cui gli studenti si muovono liberamente nella struttura scolastica e svolgono attività in modo autonomo, senza essere sorvegliati, ci si chiede come fanno a gestire il problema del controllo e della sicurezza. Chi ha fatto esperienze di scambio all’estero ha potuto notare che fuori dall’Italia il problema non è vissuto in modo così ossessionante come da noi. Lasciare spazi di autonomia agli studenti modulati secondo l’età, favorirebbe anche una maggiore maturazione e assunzione di responsabilità da parte degli alunni.
In termini giuridici la questione ha le sue fonti negli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile che fanno parte del titolo “dei fatti illeciti” e parlano del “danno cagionato dall’incapace” e della “responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte”. In particolare il secondo comma dell’articolo 2048 recita “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Negli anni la magistratura è intervenuta estendendo l’applicazione a tutte le attività scolastiche e anche ai fatti che creano un danno allo stesso alunno che lo commette e, inoltre, chiarendo che la responsabilità si evidenzia se l’istituzione scolastica e l’insegnante non dimostrino di aver provveduto in modo da evitare che il fatto potesse succedere. La legislazione ha in qualche modo attenuato la responsabilità dell’insegnante ponendo lo Stato come primo interlocutore processuale.
Una ricostruzione della vicenda, forse un po’ datata : http://www.edscuola.com/archivio/ped/vigilanza.html
Il comma citato nomina esplicitamente i precettori (categoria a cui sono assimilati gli insegnanti) come soggetti di questa responsabilità per cui non hanno efficacia, in questo ambito, le dichiarazione dei genitori che sollevano la scuola dalla responsabilità di sorveglianza; responsabilità che non deriva da un rapporto contrattuale tra genitori e istituzione scolastica, ma come obbligo di legge.
Mi avventuro allora ad avanzare una proposta di legge, molto semplice, in tre articoli, il primo di principio, il secondo articolo che regolamenta in modo nuovo la questione, riconducendola in qualche modo nell’ambito contrattuale tra genitori e istituzione scolastica, il terzo di disapplicazione delle norme precedenti.
Se qualche giurista più esperto vuole riformularla, apriamo una discussione.
PROPOSTA DI LEGGE SULLA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI.
Art.1 Principi
Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado attuano la loro azione formativa e didattica garantendo la salute e il benessere di tutti i suoi componenti, il rispetto e l’integrità dei beni pubblici e personali.
L’azione didattica, tenendo conto dell’età degli studenti e delle diverse tipologie di attività, deve contemplare i principi di responsabilità individuale e di corresponsabilità dei fatti e delle azioni compiute da ogni componente dell’istituzione scolastica e l’acquisizione di un progressivo livello di autonomia operativa e di comportamento degli studenti.
Art.2 Organizzazione della sorveglianza degli studenti
Le istituzioni scolastiche nell’abito della propria autonomia didattica ed organizzativa attuano le modalità organizzative della sorveglianza degli studenti tenendo conto delle diverse attività e degli spazi in cui vengono organizzate le azioni didattiche.
Le modalità didattiche e organizzative di cui al comma precedente devono essere dichiarate nel Piano dell’Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi e nel Patto di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori.
Nel caso in cui l’istituzione scolastica organizzi o preveda l’attuazione di attività con modalità di sorveglianza degli studenti non esplicitate nei documenti citati nei commi precedenti dovrà essere sottoscritto tra l’istituzione scolastica e i genitori uno specifico patto di corresponsabilità.
Le trasgressioni delle disposizioni contenute nei commi precedenti devono essere regolamentate dal Regolamento di disciplina e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti.
Art. 3 Disapplicazione

Gli articolo 2047 e 2048 del Codice Civile non si applicano alle istituzioni scolastiche nell’ambito degli spazi e delle attività di loro competenza, compreso i tirocini formativi e le attività di alternanza scuola – lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento