sabato 5 marzo 2016

Non basta sorvegliare gli studenti, d’ora in poi dovremo controllare anche l’autista

Non basta sorvegliare gli studenti, d’ora in poi dovremo controllare anche l’autista

Sta suscitando, giustamente, forti polemiche tra gli insegnanti la nota del MIUR n.674 del 03/02/2016 sui viaggi di istruzione e visite guidate.
La nota annuncia di aver concordato un protocollo con la Polizia Stradale per attuare una collaborazione con le scuole nelle attività di organizzazione delle uscite didattiche che prevedano l’utilizzo di un mezzo di trasporto, dell’accordo è stato prodotto un “Vademecum” allegato alla nota.  La parte di questo documento è quella che dice:
Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.”
Il pressappochismo giuridico del ministero parte dallo strumento: una nota, in base a quale riferimento giuridico principale se ne fa discendere un obbligo per un soggetto? Temo ancora l’art. 2048 del Codice Civile. Che tipo di obbligo è quello di “prestare attenzione”? Che tipo di responsabilità sono a carico dell’accompagnatore?
Perché nella nota si dice anche:
“Ogni qualvolta si ritenga opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti nel Vademecum, dovrà essere richiesta la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale.”
Quel “dovrà essere richiesta” anche durante il viaggio, fa scattare il reato di ommessa denuncia nei confronti dell’accompagnatore? Se ad esempio durante un normale controllo di polizia dovesse riscontrare una irregolarità nel mezzo la cui verifica è al di fuori delle conoscenze dell’accompagnatore, cosa rischia per non aver sufficientemente “prestato attenzione”?
Il resto della nota fa riferimento al fatto che ci di deve servire di aziende che rispettano la legge e questo è giusto ma anche ovvio, fa parte di quel noto comportamento di perizia e diligenza del buon padre di famiglia.
Se si voleva elevare il livello di sicurezza dei mezzi utilizzati la strada più opportuna era quella di creare una agenzia di qualificazione dei mezzi di trasporto per le scuole, anche gestita dalle stesse aziende di trasporto, in grado di garantire standard di sicurezza più elevati rispetto alla normativa vigente e in grado di assumersi tutte le responsabilità del caso.
La nota riguarda solo l’uso di “mezzo di trasporto a noleggio con conducente” escluso il trasporto pubblico (anche se svolto da aziende private, spesso le stesse che fanno anche servizi privati) e il treno, chissà perché.
Comunque temo che la situazione potrà solo peggiorare e note di questo tipo emanate da una qualche direzione generale del ministero sono destinate ad aumentare dopo che sarà entrata in vigore la pessima riforma costituzionale approvata dal Parlamento dove il precedente punto n) dell’articolo 117 riservava allo Stato le sole “norme generali sull’istruzione” mentre nella formulazione che entrerà in vigore si parla di “disposizioni generali e comuni sull’istruzione”.
Aspettiamoci quindi sempre più circolari e note anche sugli aspetti più elementari della vita scolastica, ma forse al MIUR non hanno mai smesso di farlo. Ovviamente in nome dell’autonomia.

Non ci resta che sperare nel buon senso delle direzioni generali del ministero (tanto per chiudere con una battuta).

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